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Accordo tra Governo e Regioni sulla ripresa: ecco cosa è previsto. La Toscana si adegua sulle riaperture da lunedì

Accordo tra Governo e Regioni sulla ripresa: ecco cosa è previsto. La Toscana si adegua sulle riaperture da lunedì

L’accordo tra Governo e Regioni sulla ripresa delle attività commerciali è stato faticosamente raggiunto con le indicazioni su spostamenti, seconde case e autocertificazioni.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede l’accordo siglato ieri sera e che cosa cambia dal 18 maggio, in attesa del riscontro ufficiale del Governo.

Partiamo dai negozi
Saranno tenuti a rispettare e a far rispettare le distanze di sicurezza tra il personale ed i clienti. Potranno riaprire solo se garantiscono la pulizia e l’igiene ambientale del locale almeno due volte al giorno, l’aereazione naturale ed il ricambio d’aria. Dovranno mettere a disposizione disinfettanti per le mani, specialmente accanto alle tastiere, alle casse con schermi touch e ai Pos per i pagamenti elettronici. Saranno obbligatorie le mascherine, mentre i guanti usa e getta restano raccomandati, in particolare per l’acquisto di generi alimentari e di bevande. Verrà consentito il prolungamento degli orari per scaglionare meglio gli accessi. Nei locali la cui superficie lo consenta, ci dovranno essere dei percorsi di entrata e di uscita diversificati, altrimenti, nei negozi di piccole dimensioni, sarà necessario consentire l’accesso ad un cliente per volta. Precauzioni particolari, da un punto di vista igienico, dovranno essere adottate nei camerini dei negozi di abbigliamento.

Centri commerciali
Andranno ridotti drasticamente i posti nei parcheggi per evitare assembramenti. Gli ascensori di dimensioni ridotte saranno disponibili solo per i clienti disabili. Sulle panchine verranno applicati degli adesivi per indicare l’obbligo di mantenere le distanze. All’ingresso dei negozi di abbigliamento, scarpe, profumeria e altri articoli ci sarà il salvacoda e si dovrà prendere il numero. I mercati dovranno essere recintati e il numero dei banchi sarà ridotto.

Bar e ristoranti
Via libera anche all’apertura di bar e ristoranti, ma a queste condizioni. Ingressi contingentati in base alle dimensioni dei locali: l’eventuale fila di chi vorrà aspettare per entrare andrà fatta mantenendo le distanze ed indossando la mascherina. Ogni cliente deve avere a disposizione all’interno 4 metri quadri. Nei ristoranti sarà necessario mantenere la distanza di due metri tra un tavolo e l’altro. Obbligo per i camerieri di utilizzare guanti e mascherina. Niente più buffet e menù di carta.

Parrucchieri
Dal 18 maggio i parrucchieri potranno lavorare soltanto su prenotazione e tenere l’attività aperta anche di domenica o di lunedì, giorno della loro abituale chiusura. L’appuntamento permetterà di evitare la sovrapposizione dei clienti e consentirà l’obbligatoria sanificazione dei locali e degli strumenti di lavoro. Tra le varie postazioni ci dovranno essere almeno due metri di distanza.

Centri estetici
Anche i centri estetici potranno essere aperti di domenica e di lunedì. Durante i trattamenti, i pannelli della cabina dovranno restare chiusi. Per la pulizia del viso, sono sconsigliati i trattamenti con il vapore a meno che non vengano effettuati «solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione».

Stabilimenti balneari
Condizioni più articolate per gli stabilimenti balneari nelle spiagge: qui, infatti, si attendono ulteriori indicazioni da parte di Regioni e Comuni. Le regole generali impongono un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 4,5 metri in orizzontale e una distanza di 5 metri tra una fila e l’altra, mentre tra i lettini bisognerà rispettare uno spazio di 2 metri. Restano vietati l’uso delle piscine, i giochi, le feste e le attività sportive che comportino degli assembramenti. Nelle spiagge libere, verranno limitati i posti nei parcheggi, potrà esserci il numero chiuso e le postazioni saranno delimitate con appositi nastri.

Spostamenti
Infine, per quanto riguarda gli spostamenti, chi si muove all’interno della regione potrà dire addio all’autocertificazione. Il modulo resta obbligatorio solo per sconfinare da una regione all’altra, possibilità che viene concessa solo per i soliti motivi: lavoro, salute, necessità e urgenza. Questa limitazione verrà meno dal 3 giugno, cioè dopo la Festa della Repubblica. Si potrà incontrare gli amici, senza un limite sul numero di persone, ma con l’obbligo di mantenere le distanze e di evitare assembramenti. Sarà possibile andare nelle seconde case anche per soggiornare, ma solo a condizione che si trovino nella stessa regione rispetto alla prima abitazione, a meno che non ci sia un motivo di urgenza. In quest’ultimo caso, sarà necessario essere muniti di autocertificazione per giustificare lo spostamento.

Il governatore della Toscana Enrico Rossi, che si era detto favorevole ad un calendario scaglionato per contemperare esigenze sanitarie ed economiche nella Regione, si adegua ai provvedimenti del Governo. In una nota, infatti, afferma: “Diversamente dalle decisioni, comunicate dal presidente Conte ieri mattina, di una ripartenza graduale e di una distanza di due metri per molte attività, ieri sera il governo ha deciso la svolta.
O meglio, un vero contrordine.
La distanza si è ridotta notevolmente, ad un solo metro, e l’elenco delle attività da riaprire si è allungato, praticamente a tutte e subito.

La mia opinione era e resta diversa ma non voglio che la Toscana sia penalizzata rispetto ad quadro nazionale di cui comunque tra poco tempo, quando a fine mese la circolazione tra regioni tornerà libera, finirebbe per risentire annullando gli effetti di eventuali interventi a favore di una maggiore sicurezza.
I nostri dati sono migliori rispetto a quelli di tante regioni sia in termini di mortalità sia in termini di diffusione e controllo del contagio.
Pertanto, oggi, appena saremo in possesso delle disposizioni nazionali, adotteremo, allineandoci con esse, le ordinanze regionali in Toscana”.

Questo il testo della nota stampa del provvedimento Governativo:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

COIVD-19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

– Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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